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TITOLO VIII
DIFENSORE CIVICO

ART. 73
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

  1. È istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
  2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART.74

NOMINA- FUNZIONI - DISCIPLINA

  1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di
    intervento del difensore civico.
  2. ART. 75

  3. PREROGATIVE
    1.II Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

 

 

 

TITOLO IX
FUNZIONE NORMA TIV A

ART.76

STATUTO E REGOLAMENTI

 

  1. Lo Statuto contiene !e nonne fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono confòrmarsi tutti gli atti normativi del Comune.
  2. II Comune emana Regolamenti:

  1. Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
  2. In tutte le altre materie di competenza comunale.
  1. I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
  1. Non possono contenere disposizioni in contrasto con le nonne
    costituzionali, con le leggi e con i Regolamenti statali e regionali
    Statuto;
  2. La loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
  3. Non possono contenere norme di carattere particolare;
  4. Non possono avere efficacia retroattiva;
  5. Non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.

 

  1. I Regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale secondo le nonne previste dagli art. 13 e 14 del presente Statuto.
  2. Ai Regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
  3. Spetta al Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Sindaco adottare le
    ordinanze di propria competenza per l'applicazione dei Regolamenti comunali.

ART. 77

NORMA FINALE

  1. Con effetto dalla data d’entrata in vigore del presente Statuto, tutte le nonne e disposizioni regolamentari Comunali incompatibili con lo stesso sono abrogate.