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TITOLO VIII
DIFENSORE CIVICO
ART. 73
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO
- È istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- Il
difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
ART.74
NOMINA- FUNZIONI - DISCIPLINA
- Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di
intervento del difensore civico.
ART. 75
- PREROGATIVE
1.II Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.
TITOLO IX
FUNZIONE NORMA TIV A
ART.76
STATUTO E REGOLAMENTI
- Lo Statuto contiene !e nonne fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono confòrmarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- II Comune emana Regolamenti:
- Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- In tutte le altre materie di competenza comunale.
- I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
- Non possono contenere disposizioni in contrasto con le nonne
costituzionali, con le leggi e con i Regolamenti statali e regionali
Statuto;
- La loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
- Non possono contenere norme di carattere particolare;
- Non possono avere efficacia retroattiva;
- Non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
- I Regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale secondo le nonne previste dagli art. 13 e 14 del presente Statuto.
- Ai Regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
- Spetta al Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Sindaco adottare le
ordinanze di propria competenza per l'applicazione dei Regolamenti comunali.
ART. 77
NORMA FINALE
- Con effetto dalla data d’entrata in vigore del presente Statuto, tutte le nonne e disposizioni regolamentari Comunali incompatibili con lo stesso sono abrogate.