Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione d’opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell’associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma e altri istituti previsti dalla legge.
ART. 60
CONVENZI?NI
Il Consiglio Comunale, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, può deliberare la stipula d’apposite convenzioni con altri comuni e/o con la Provincia.
Le convenzioni devono specificare i fini, la loro durata, i rapporti finanziari intercorrenti fra loro e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 61
CONSORZI
Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Enti e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta del componenti il Consiglio Comunale:
La convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti
aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti;
Lo statuto del Consorzio.
Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando s’intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.
ART. 62
UNIONE DEI COMUNI
In attuazione della legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, con provvedimento adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, ove sussistano le condizioni, può costituire, con uno o più Comuni contem1ini appartenenti alla stessa Provincia, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, l'unione di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
ART.63
ACCORDI DI PROGRAMMA
Per provvedere alla definizione e attuazione d’opere, interventi o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e d’altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività.
Nel caso che l'accordo di programma sia promosso, invece, da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi e ai programmi da realizzare.
L'accordo, sia nel primo che nel secondo caso, oltre a precisare le finalità da perseguire, deve indicare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.
I contenuti fondamentali degli accordi di programma, prima di essere stipulati dal Sindaco, devono essere approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.