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TITO LO IV
UFFICI E SERVIZI
CAPO I
UFFICI
ART.45
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri d’autonomia, funzionalità ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l’imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell'Amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, d’aggiornamento e d’arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e riconosce e tutela, inoltre, la libera organi7..Zazione sindacale dei dipendenti comunali.
L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente agli indirizzi politici del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, mediante un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni ed attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.
La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree e ciascun’area in uffici secondo le previsioni del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi. A ciascun ufficio è preposto un Responsabile. ;
Il regolamento d’Organizzazione disciplina in particolare:
- La dotazione organica;
- Le modalità d’assunzione agli impieghi;
- I requisiti d’accesso e le modalità concorsuali;
- L'assunzione o l'affidamento, d’incarichi ad esperti di comprovata professionalità, a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali. ,
ART.46
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA
- Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione
amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle diretti ve generali impartite, spetta ai Responsabili d’Area la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.
- Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, la Giunta Comunale definisce annualmente, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale, il piano esecutivo di gestione ovvero impartire apposite direttive per l'attribuzione ai Responsabili d’Area delle relative dotazioni finanziarie di spesa.
- La Responsabili d’Area, in tal caso, ciascuno per le materie di competenza sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti della gestione che sono definiti "determinazioni" e che sono raccolte e progressivamente numerate, nell'ambito di ciascun’Area, in un apposito registro annuale della cui tenuta risponde il Responsabile d’Area. Spetta, inoltre, ai Responsabili d’Area garantire e verificare il corretto e puntuale reperimento delle risorse previste nelle materie di competenza.
- Ai Responsabili d’Area nominati con provvedimento del Sindaco, ciascuno per le materie di competenza, sono attribuiti, inoltre, tutti i compiti d’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d’indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare
- La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- La responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
- La stipula dei contratti;
- Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa, l'assunzione d’impegno di spesa;
- Gli atti d’amministrazione e gestione del personale;
- I provvedimenti d’autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminanti dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d’indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- Gli atti da essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.
- Le modalità relative all'adozione delle determinazioni sono individuate nel Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi e/o nel Regolamento di contabilità.
CAPO II
SERVIZI
ART. 47
SERVIZI PUBLICI
- Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e d’attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. .
- I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti formule:
- In economia;
- In concessione a terzi;
- Per mezzo d’azienda speciale;
- A mezzo d’istituzione;
- A mezzo di società per azioni.
ART. 48
GESTIONE IN ECONOMIA
- L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito
regolamento.
ART.49
CONCESSIO~~ A TERZI
- II Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
- La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, alla razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e alla realizzazione degli interessi pubblici generali.
ART. 50
AZIENDA SPE~IALE
- La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale è effettuata a mezzo d’aziende speciali.
- Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e d’autonomia imprenditoriale.
- Il regolamento ne disciplinerà il funzionamento e la gestione, le finalità e gli indirizzi.
ART.51
ISTITUZIONE
- Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri d’efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- Il Consiglio Comunale:
- Stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni;
- Determina le finalità e gli indirizzi;
- Approva gli atti fòndamentali;
- Esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
- Provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- Il Revisore del Conto del Comune esercita le sue fùnzioni anche nei confronti delle istituzioni.
5. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.
ART. 52
SOCIETÀ PER AZIONI
- Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori d’attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione d’altri soggetti pubblici e/o privati.
- Nell'atto costitutivo e nello Statuto di queste società, oltre a dover essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune, deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune in seno al Consiglio d’amministrazione e nel Collegio Sindacale.
ART.53
GESTIONI ASSOCIA TE DEI SERVlZI E DELLE FUNZIONI
- II Comune, oltre a gestire i servizi nelle forme di cui all’Art. 47, può sviluppare rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere