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TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

ART. 7

ORGANI DEL COMUNE

  1. Sono organi istituzionali del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta
    Comunale.

CAPOI

IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 8

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

  1. Le norme relative alla composizione, alle elezioni, alle cause d’ineleggibilità e
    incompatibilità, nonché alla durata dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla Legge.

ART.9
FUNZIONI

  1. IL CONSIGLIO COMUNALE:
  1. Rappresenta l'intera Comunità;
  2. Determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo ed ha le competenze previste dalla Legge;
  3. Ha autonomia organizzativa e funzionale;
  4.  

     

  5. Opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale; e svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle nonne regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione.
  6. Impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
  7. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ARTE.10

Attribuzioni

  1. Il consiglio Comunale oltre ad esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni da lui espressamente riservata dalla legge.
  2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART.11

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI

  1. L. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida dei Consiglieri Comunali eletti, al giuramento del Sindaco e alla comunicazione da parte dello stesso dei componenti della Giunta Comunale, in numero di sei, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
  2. L'attuazione delle Linee programmati che si intendono realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco e dei singoli Assessori sono presentate, discusse e definite annualmente dal Consiglio Comunale in sede d’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale. Le stesse vengono verificate ogni anno entro il mese di settembre contestualmente all'accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  3. II Sindaco dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
  4. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.
  5. La seduta è pubblica e la votazione palese. A essa possono partecipare Consiglieri Comunali dalle cui cause ostative si discute.
  6. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le nonne previste, rispettivamente, dagli art. 13 e 14 del presente Statuto.
  7. Non si fa luogo al giuramento del Sindaco e alla comunicazione da parte dello stesso, della nomina dei componenti della Giunta Comunale, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.
  8. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche, l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART.12
Convocazione

  1. II consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
  2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esame del bilancio di previsione del
    rendiconto di gestione.
  3. II Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che fon11ula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le nonne del Regolamento.
  4. II Consiglio Comunale può essere convocato, in seduta straordinaria:
  1. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri coI11unali in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
  2. Su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
  1. In caso d'urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
  2. Quando particolari motivi di ordine sociale, amministrativo e politico lo facciano ritenere opportuno, i cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio Comunale su istanza del Sindaco purché il consiglio stesso deliberi, a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri assegnati al Comune.
  3. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno due giorni prima della seduta del Consiglio Comunale, ad eccezione degli argomenti di cui al comma secondo per i quali si rinvia al Regolamento di contabilità.
  4. Gli atti relativi alle adunanze, convocate d'urgenza ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio Comunale.

ART. 13

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE
(quorum strutturale)

  1. II Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
  2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri Comunali:

a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;

  1. Che escono dalla sala prima della votazione.

 

 

ART.14

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
(quorum funzionale)

  1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo Statuto non dispongano diversamente.
  2. La votazione per le nomine o le designazioni concernenti persone, qualora la legge non disponga diversamente, avviene in forn1a palese. Qualora debba essere garantita la rappresentanza della minoranza, le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest’ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il1naggiDI numero di voti e a parità di voti i più anziani di età.
  3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono dal voto;

b) le schede bianche;

  1. Le schede nulle.
  1. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale.

ART.15
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
  2. II Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

ART.16
VOTAZIONI

  1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
  2. II Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

ART.17

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

  1. Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, di osservare e far osservare le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti, di assicurare il buon andamento dei lavori e moderare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
  2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

 

ART.18

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILlARI

  1. II Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
  2. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'Aula si deve procedere sempre alla nomina di un Segretario scelto dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.
  3. II processo verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione - purché attinenti all'argomento posto all'ordine del giorno - e il risultato della votazione.
  4. Il Segretario verbalizzante può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica della voce; i supporti magnetici sono depositati agli atti, sono considerati parte integrante del verbale se richiamati nello stesso e sono accessibili a richiesta dei Consiglieri.
  5. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
  6. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso della seduta consiliare sono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario o prima o alla fine della sua lettura al Consiglio.
  7. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale inserzione a verbale.
  8. II Regolamento stabilisce:
  1. Le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in
    rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri Comunali;
  2. Le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

 

 

ART.19

AMMISSIONE DI PERSONE ESTRANEE NELL'EMICICLO CONSILlARE

  1. II Presidente, qualora lo ritenga utile per l'economia della discussione, può invitare nell'emiciclo della sala consiliare il responsabile dell'Ufficio competente nella materia che è da trattare, al fine di permettere al Consiglio Comunale di ricevere ogni utile informazione e quant'altro risulti necessario.
  2. Può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
  3. Effettuate le comunicazioni del caso e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri Comunali, le predette persone escono dall’emiciclo consiliare.

ART. 20

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

  1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 21

I CONSIGLIERI COMUNALI

  1. La posizione giuridica e lo statuto dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge.
  2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato.
  3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
  4. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

ART. 22

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni cui fanno parte.
  2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
  3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far prevenire le sue osservazioni entro IS giorni dalla notifica dell’avviso.
  4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
  5. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 23

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. I Consiglieri Comunali:

  1. Esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale ivi compresi lo Statuto e i Regolamenti;
  2. Possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  3. Esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
  4. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.

  1. L'esercizio del diritto di cui al comma primo, lettera b), sono presentate dai Consiglieri Comunali per iscritto al protocollo del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore competente, viene letta nella prima seduta utile del Consiglio Comunale alla fine degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 24

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. II Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’Art. 141 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ART. 25
CONSIGLIERE ANZIANO

  1. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative ha ottenuto più voti sommando quelli di lista, più quelli di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, e a parità di voti il più anziano di età.

ART. 26
GRUPPI CONSILIARI

  1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi composti da uno o piu componenti e designano il proprio capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

CAPO II
COMMISSIONI

ART.27
COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazioni dei capi gruppo consiliari.
  2. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche e possono essere invitati ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche, ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
  3. Con apposito regolamento si provvederà a disciplinare il loro funzionamento.

 

ART. 28
COMMISSIONI DI INDAGINE

  1. II Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, commissioni d’indagine sull'attività d'Amministrazione.
  2. Le Commissioni d’indagine possono accedere, senza limitazione alcuna, agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà d'interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune e presentare al Consiglio Comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
  3.  

  4. Ogni Commissione d’indagine è composta da tre Consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza e uno designato dalle minoranze consiliari che ricopre la carica di Presidente. La votazione avviene con voto limitato ad uno e a parità di voti vengono eletti i più anziani d’età.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART.29

LA GIUNTA COMUNALE

  1. La Giunta Comunale:
  1. E’ l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune;
  2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della
    efficienza;
  3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approntati dal
    Consiglio Comunale.

ART. 30
ATTRIBUZIONI

  1. La Giunta Comunale - che è l'organo esecutivo del Comune - compie tutti gli atti che non siano espressamente riservati dalla legge al Consiglio.
  2. Compete in particolare alla Giunta Comunale:
  1. Tabbulare le previsioni di bilancio e predisporre la relazione finale al rendiconto di gestione;
  2. Predisporre e proporre al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
  3. Fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire
    l'ufficio per le operazioni referendarie;
  4. Autorizzare il Sindaco ad adire o resistere in giudizio e approvare le transazioni;
  5. Approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle detem1inazioni del Consiglio Comunale;
  6. Accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
  7. Promuovere le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione
    comunale;
  8. Assumere determinazioni in materia di toponomastica.

ART.31
FUNZIONAMENTO

  1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco.
  2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
  3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
  4. Alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto al voto, i soggetti pubblici e privati su invito del Sindaco.
  5. II Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede la seduta.
  6. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere sempre alla nomina di un Segretario scelto tra gli Assessori comunali presenti alla seduta.
  7. La Giunta Comunale, dopo la pubblicazione del decreto d’indizione dei comizi elettorali, si limita ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART.32
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori fra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo il giuramento del Sindaco, secondo le modalità fissate dalla legge e dall’Art.11, commi 1° e 6°, del presente Statuto.
  2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle fùnzioni d’ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
  3. II Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio entro e non oltre 30 giorni.
  4. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

 

 

ART.33

DIMISSIONI, DECADENZA DEL SINDACO

  1. In caso d’impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle eiezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
  2. In caso di dimissioni del Sindaco queste vanno presentate per iscritto e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso il Consiglio Comunale viene sciolto e contestualmente viene nominato un commissario prefettizio.
  3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART.34
MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il voto contrario del consiglio Comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
  2. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di
    approvazione di una mozione di sfiducia che deve essere espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.
  3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati e va posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
  4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.
  5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica.

ART. 35

CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli Assessori cessano dalla carica, oltre che per gli effetti di cui al secondo comma

dell'articolo precedente, per:
a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco il quale procede alla sostituzione dandone comunicazione al consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Le dimissioni da Assessore possono essere ritirate prima di essere portate a conoscenza del Consiglio Comunale.

4. Alla sostituzione dell'Assessore deceduto o revocato provvede il Sindaco con le stesse modalità di cui al comma secondo.

CAPO IV
IL SINDACO

ART.36

IL SINDACO

  1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
  2. Esercita le funzioni attribuitigli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la
    Comunità.
  3. II Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio, il giuramento di
    osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 37
FUNZIONI

  1. Il Sindaco ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

2. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alI'ufficio di Sindaco, il suo status e le sue cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

  1. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di:
  1. amministrazione;
  2. vigilanza;
  3. organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

 

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

l. Il Sindaco:

a) Ha la rappresentanza generale del Comune;

b) impartisce direttive generali al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli Uffici e dei Servizi;

c) nomina gli Assessori e li può revocare;

d) ha facoltà di delega;

e) emette le ordinanze di propria competenza;

f) determina, sentita la Giunta Comunale, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e
dei Servizi comunali;

g) coordina E; promuove le attività di protezione civile in difesa della salute dei cittadini e per la salvaguardia del territorio;

h) autorizza l 'uso dello stemma e del gonfalone per iniziative organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

 

 

ART. 39
ATTRIBUZIONIDI VIGILANZA

  1. II Sindaco:
  1. acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi informazioni e atti anche riservati;
  2. promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera
    attività del Comune;
  3. controlla l'attività di gestione del territorio;
  4. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  5. impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività e adottando in materia gli specifici provvedimènti previsti dalla legge e dai regolamenti.

ART. 40

ATRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

l. Il Sindaco :

  1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta Comunale, che convoca e presiede;
  2. esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute.

ART.41

A TTRIBUZIONI PER LE FUTNZIONI STATALI

l. Il Sindaco quale ufficiale del Governo:

  1. assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
  2. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti
    demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  3. sovrintende all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  4. sovrintende allo svolgimento delle funzioni affìdatigli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  5. adotta i provvedimenti contingibili c urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l 'incolumità dei cittadini e assume le iniziative conseguenti; emana atti e provvedimenti di competenza, previsti dalla legge in materia di circolazione stradale.