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TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART.64

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITÀ DELL'ENTE

  1. II Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
  2. II Sindaco può promuovere assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca infòrmazione tra la popolazione e l'amministrazione intorno a problemi ed iniziative che riguardano interessi collettivi.
  3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
  4. Ai cittadini, inoltre, è consentita la possibilità di presentare memorie, documentazioni e osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali ad esempio, i piani urbanistici e commerciali.
  5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
  6. II Comune può attribuire alle associazioni contributi e locali per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta, oltre che affidare alle stesse la gestione in convenzione d’alcuni servizi comunali.

ART.65

ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI

  1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto al Sindaco istanze, petizioni e interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o specifici della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
  2. II Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.

ART. 66

PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

  1. Numero 100 (cento) cittadini iscritti nelle Liste elettorali del Comune possono proporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, proposte per l'adozione di determinati atti amministrativi.
  2. L'organo cui sono dirette è tenuto ad esaminarle, sentiti i pareri di massima da parte degli uffici interessati, non oltre 60 giorni dal ricevimento delle medesime e ne dà comunicazione dell'esito ai proponenti.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

  1. Tributi comunali e bilancio di previsione;
  2. Espropriazione per pubblica utilità;
  3. Designazioni e nomine;
  4. Materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi
    istituzionali.

 

 

4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.

5. Le proposte di iniziativa popolare possono essere ripresentate a distanza di due anni.

CAPO II

P ARTECIP AZIONE CONSUL TIV A

ART.67
REFERENDUM CONSULTIVO

  1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
  2. Sono escluse dal referendum:
  1. Le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
  2. Le nonne e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il
    Comune;
  3. Le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo
    nell'ultimo quinquennio;
  4. I piani territoriali ed urbanistici e le loro modificazioni;
  5. Le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

  1. Dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune;
  2. Dal 10% del corpo elettorale.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 68

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

  1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioraI1Za degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
  3. II mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART.69

EFFETT DEL REFERENDUM CONSULTIVO

 

  1. Le nonne per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di
    ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative e organizzative, sono stabiliti in apposito regolamento.

ART. 70

CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

 

  1. Prima dell'approvazione o adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, ecc.) la Giunta Comunale può promuovere forme di consultazione con la
    cittadinanza.
  2. CAPO III
    PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

    ART. 71
    PUBBLICITÀ DEGLI A TTI

  3. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per motivata dichiarazione del Sindaco, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
  4. Tutti gli atti di particolare rilevanza e importanza vanno pubblicizzati in modo di favorire la più ampia e diffusa conoscenza tra i cittadini.

ART.72

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

  1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, con le limitazioni previste al precedente articolo.
  2. Il Comune, oltre, che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

  3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
  4. AL fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui
    l'Amministrazione Comunale è in possesso, il Regolamento Comunale, adottato ai sensi della Legge 241/1990 e del D.P.R. 352/1992, individua gli uffici presso i quali sono fornitele indicazioni a tale scopo necessarie.