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TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
ART.64
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITÀ DELL'ENTE
- II Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- II Sindaco può promuovere assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca infòrmazione tra la popolazione e l'amministrazione intorno a problemi ed iniziative che riguardano interessi collettivi.
- Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- Ai cittadini, inoltre, è consentita la possibilità di presentare memorie, documentazioni e osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali ad esempio, i piani urbanistici e commerciali.
- L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
- II Comune può attribuire alle associazioni contributi e locali per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta, oltre che affidare alle stesse la gestione in convenzione d’alcuni servizi comunali.
ART.65
ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI
- I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto al Sindaco istanze, petizioni e interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o specifici della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
- II Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.
ART. 66
PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE
- Numero 100 (cento) cittadini iscritti nelle Liste elettorali del Comune possono proporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, proposte per l'adozione di determinati atti amministrativi.
- L'organo cui sono dirette è tenuto ad esaminarle, sentiti i pareri di massima da parte degli uffici interessati, non oltre 60 giorni dal ricevimento delle medesime e ne dà comunicazione dell'esito ai proponenti.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
- Tributi comunali e bilancio di previsione;
- Espropriazione per pubblica utilità;
- Designazioni e nomine;
- Materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi
istituzionali.
4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.
5. Le proposte di iniziativa popolare possono essere ripresentate a distanza di due anni.
CAPO II
P ARTECIP AZIONE CONSUL TIV A
ART.67
REFERENDUM CONSULTIVO
- Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
- Sono escluse dal referendum:
- Le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
- Le nonne e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il
Comune;
- Le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo
nell'ultimo quinquennio;
- I piani territoriali ed urbanistici e le loro modificazioni;
- Le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
- Dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune;
- Dal 10% del corpo elettorale.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
ART. 68
EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO
- La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioraI1Za degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- II mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
ART.69
EFFETT DEL REFERENDUM CONSULTIVO
- Le nonne per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di
ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative e organizzative, sono stabiliti in apposito regolamento.
ART. 70
CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI
- Prima dell'approvazione o adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, ecc.) la Giunta Comunale può promuovere forme di consultazione con la
cittadinanza.
CAPO III
PARTECIPAZIONE DIFENSIVA
ART. 71
PUBBLICITÀ DEGLI A TTI
- Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per motivata dichiarazione del Sindaco, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
- Tutti gli atti di particolare rilevanza e importanza vanno pubblicizzati in modo di favorire la più ampia e diffusa conoscenza tra i cittadini.
ART.72
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
- Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- Il Comune, oltre, che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
- L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- AL fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui
l'Amministrazione Comunale è in possesso, il Regolamento Comunale, adottato ai sensi della Legge 241/1990 e del D.P.R. 352/1992, individua gli uffici presso i quali sono fornitele indicazioni a tale scopo necessarie.