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TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

ART.54
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

  1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e pro grammatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
  2. II bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma primo sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo e in particolare i programmi e gli obiettivi.
  3. II bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
  4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica secondo le nonne previste dagli art. 13 e 14 del presente Statuto.

ART. 55

REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

  1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e a scrutinio segreto, affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
  2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta, ed è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
  3. II Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, come previsto dall’Art. 239 del D. Lgs n. 18.08.2000, n. 267.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
  5. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
  6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART.56
RENDICONTO DELLA GESTIONE

  1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
  2. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
  3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del rendiconto e nella quale il Revisore esprime, se necessita, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  4. II rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, secondo le nonne previste dagli art. 13 e 14 del presente Statuto.

ART.57
CONTROLLO DI GESTIONE

  1. L'attività del Comune è soggetta al controllo interno di gestione, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento di Contabilità.
  2. II controllo di gestione, comunque, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, deve assicurare agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmati che e per guidare il processo di sviluppo della comunità.
  3. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta Comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

ART. 58

TESORERIA E RISCOSSIONE

  1. II Servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale a un istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio.
  2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale.
  3. .

  4. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
  5. Per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione o a mezzo del servizio di tesoreria.