COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 (Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE, SOGGETTI SENZA FINALITA' DI LUCRO E SOGGETTI CON FINALIT A' DI LUCRO

(Ari. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Titolo II

CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE

Titolo III

CONTRIBUTI A SOGGETTI NON A VENTI FINALITA' DI lucro

Titolo IV

CONTRIBUTI A SOGGETTI A VENTI FINALIT A' DI LUCRO

Titolo V

NORME TRANSITORE E FINALI

COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE, SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO E SOGGETTI CON FINALITÀ DI LUCRO

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del____

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

II presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge 0710811990 n. 241.

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Art. 2- Pubblica diffusione

II Comune assicura, la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 3, mediante:

  1. Pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del comune, ove possibile anche per via telematica (art. 2 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118);
  2. L'ufficio di informazioni al pubblico presso il quale gli atti suddetti possono essere consultati da ogni cittadino;
  3. Gli uffici e le unità organizzati ve comunali preposti alle procedure relative provvidenze previste dal presente regolamento, presso i quali i cittadini possono prendere visione.

Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gratuitamente gli atti suddetti presso l'albo pretorio e gli uffici di cui al precedente comma.

Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciati previo pagamento dei soli costi.

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Art. 3 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art.1 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono state erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

L'albo è aggiornato annualmente. .

Per ciascun soggetto che figura nell'albo sono nello stesso tempo indicati:

  1. Cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
  2. Finalità della concessione;
  3. Disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
  4. Carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
  5. Importo concesso.

E' assicurata la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facoltà di accesso e visione dell'albo predetto anche con la pubblicazione all'albo pretorio.

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Art. 4 - Limitazioni alla concessione di contributi

L'intervento del Comune non può essere richiesto o concesso a copertura di eventuali maggiori spese che le manifestazioni, iniziative ed attività organizzate dai soggetti richiedenti abbiano comportato e non può essere accordato a copertura di disavanzi di gestione pregressi relativi alle attività ordinarie.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi.

Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione comunale.

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Art. 5 - Obblighi dei beneficiari

La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto destinatario ad utilizzarlo unicamente per le finalità per le quali è stato accordato.

I soggetti che ricevono contributi per l'espletamento delle proprie attività, o per la organizzazione di manifestazioni, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o pubblicizzano tali attività, che esse vengono attuate con il concorso economico del Comune.

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Art. 6 - Patrocini

II patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e deve essere formalmente concesso con delibera della Giunta Comunale, valutata la rispondenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi dell'Ente.

L'atto di concessione del Patrocinio deve disciplinare la modalità e gli ambiti con cui il soggetto può utilizzare lo Stemma ed il nome del Comune.

La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi economici.

Contemporaneamente alla concessione del patrocinio la Giunta Comunale può concedere esenzioni o facilitazioni sulle spese d'affissione o su tributi e diritti comunali che il soggetto sarebbe tenuto a corrispondere.

La Giunta Comunale può inoltre concedere, unitamente al patrocinio dell'iniziativa, premi di rappresentanza gadget di modico valore, ovvero la fonitura del materiale pubblicitario.

II patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che 1'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa stessa.

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Art. 7- Adesione del Comune a soggetti senza finalità di lucro

La Giunta Comunale può deliberare l'adesione del Comune ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, che operino nei servizi di cui al successivo articolo 13.

Con l'atto deliberativo con cui si approva l'adesione, ovvero atti successivi, possono prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'Amministrazione.

TITOLO II

CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE

Art. 8 - Soggetti ammessi

Sono ammesse a godere di benefici ed erogazioni in denaro, in beni o in servizi le persone residenti nel Comune che si trovino in condizioni di indigenza e/o in condizioni di grave disagio sociale che possano essere causa di emarginazione.

In situazione d'urgenza è ammessa l'erogazione di contributi ai soggetti che si trovano temporaneamente nel territorio comunale fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione competente.

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Art. 9 - Tipologia dei contributi

Ai soggetti di cui all'articolo 6 possono essere erogati contributi economici sia di tipo continuativo che "Una tantum" volti al:

 

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Art. 10 - Ammissione ai contributi e quantificazione

Con propri atti d'indirizzo la Giunta Comunale deteffi1ina, utilizzando l'indicatore della condizione economica equivalente di cui al D. L. vo 31/03/1998 n. 109:

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Art. 11 - Modalità d’erogazione

II contributo viene erogato su istanza dei soggetti interessati mediante deteffi1ina del Responsabile di Servizio competente.

L'erogazione del contributo, quando non diversamente disciplinata da leggi o regolamenti, è subordinata alla accettazione di uno specifico progetto sociale predisposto dall'Assistente Sociale, anche di concerto con altri soggetti pubblici, volto al superamento delle condizioni di bisogno.

La Giunta Comunale, con proprio atto d'indirizzo, stabilisce i contenuti generali dei piani d'intervento e determina le situazioni in cui è possibile la deroga delle condizioni economiche previste per l'ammissione al beneficio.

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Art. 12- Tern1ini per l'istruttoria

L'istruttoria per la concessione o il diniego del beneficio deve completarsi entro novanta giorni dall'istanza. Tale termine può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento laddove necessiti di maggiori approfondimenti istruttori.

TITOLO III

CONTRIBUTI A SOGGETTI NON A VENTI FINALITÀ DI LUCRO

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Art. 13 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi disciplinati dal presente titolo i seguenti soggetti, pubblici o privati, non perseguenti finalità di lucro:

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Art. 14 - Tipologia delle forme contributive

L'erogazione di sovvenzioni e contributi è finalizzata alla organizzazione e realizzazione di specifiche iniziative di rilievo locale, nei seguenti settori d'intervento:

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Art. 15 - Modalità di erogazione

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce il fondo per contributi e sovvenzioni economiche da destinare a soggetti non aventi finalità di lucro.

La Giunta Comunale, provvede con l'adozione dei P.R.O. a ripartire il fondo di cui al comma precedente fra tutti o parte dei settori d'intervento individuati dall'art.12.

Con propri atti d'indirizzo la Giunta Comunale, stabilisce altresì per ogni settore d'intervento gli obiettivi da perseguire, i criteri per la valutazione delle istanze di contributo, le quote dei costi delle iniziative coperte dai contributi ed il Servizio competente alI'istruttoria. In casi eccezionali e motivati, per il perseguimento di particolari finalità, la Giunta Comunale può prevedere, per il raggiungimento di specifiche finalità, che al contributo sia ammessa anche la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro.

II Responsabile del Servizio competente provvede:

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Art. 16 - T effi1ini per l'istruttoria

Qualora la Giunta Comunale con l'atto d'indirizzo di cui al comma 3 dell'art.13 non disponga diversamente il Bando dovrà avere una durata di trenta giorni ed essere pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio.

L'atto di concessione o diniego del contributo o della sovvenzione richiesta dovrà essere emesso entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando. Tale teffi1ine può essere interrotto, una sola volta, per un massimo di trenta giorni qualora ragioni legate all'istruttoria rendano necessario acquisire documentazione integrativa. L'omessa consegna del materiale e dei chiarimenti richiesti nel teffi1ine assegnato comporta l'esclusione dal beneficio.

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Art. 17 - Modalità di erogazione dei benefici e dei contributi economici

Qualora la Giunta Comunale con l'atto d'indirizzo di cui al comma 3 dell'art.13 non disponga diversamente, il contributo verrà erogato al termine dell'iniziativa in misura non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e certificate dal soggetto organizzatore, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

II servizio incaricato dell'istruttoria dovrà effettuare riscontri a campione sulle certificazioni presentate, richiedendo ai beneficiari la documentazione delle spese sostenute. Qualora dai riscontri effettuati emergano irregolarità, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto ottenuto e sarà chiamato a rispondere in sede penale, qualora ne sussistano i presupposti, per falsa dichiarazione.

TITOLO IV

CONTRIBUTI A SOGGETTI A VENTI FINALIT À DI LUCRO

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Art. 18 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi disciplinati dal presente titolo le imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio di San Calogero, in qualsiasi foffi1a costituite.

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Art. 19 - Spese finanziabili

 

Sono finanziabili le spese sostenute dai soggetti di cui alI' art.16 relative a:

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Art. 20 - Modalità di erogazione

II Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio definisce il fondo per contributi e sovvenzioni economiche ai soggetti aventi finalità di lucro.

Con successivi atti d'indirizzo la Giunta Comunale individua sulla base degli obiettivi di politica economica, i criteri e le priorità per la valutazione delle richieste in caso di insufficienza del fondo, nonché le quote delle spese sostenute coperte dai contributi.

II Responsabile del Servizio competente provvede:

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Art. 21 - Termini per l'istruttoria

Qualora la Giunta Comunale con l'atto d'indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 18 non disponga diversamente il bando dovrà avere una durata di trenta giorni ed essere pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio.

L'atto di concessione o diniego del contributo o della sovvenzione richiesta dovrà essere emesso entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando. Tale termine può essere interrotto, una sola

. . . .

volta, per un massimo di trenta giorni qualora per motivi istruttoria sia necessario acquisire documentazione integrativa.. L'omessa consegna del materiale e dei chiarimenti richiesti nel termine assegnato comporta l'esclusione dal beneficio.

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Art. 22 - Modalità di erogazione dei benefici e dei contributi economici

Qualora la Giunta Comunale con l'atto d'indirizzo di cui al comma 2 dell'art.18 non disponga diversamente, il contributo verrà erogato in misura non superiore alle spese effettivamente sostenute e certificate dal soggetto organizzatore. sulla base delle effettive disponibilità di bilancio

II Servizio incaricato dell'istruttoria dovrà effettuare riscontri a campione sulle certificazioni presentate, richiedendo ai beneficiari la documentazione delle spese sostenute. Qualora dai riscontri effettuati emergano irregolarità, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto ottenuto oltre a rispondere in sede penale, qualora ne sussistano, i presupposti per falsa dichiarazione

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TITOLO V

NORME TRANSITORI E FINALI

Art. 23 - Abrogazione di norme regolamentari

Con l'entrata in vigore del presente regolamento e abrogato:

Il regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici approvato con delibera Consiliare n. 23 del 30/5/1996;

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